|
Denominazione
- Sede
Art. 1
Dal
1986, nel comune di Caravate, un gruppo di persone si ritrova
settimanalmente per le prove di canto con la finalità
dell’accompagnamento liturgico ed ha ora deciso di
costituirsi in un’Associazione musicale denominata
"Coro San Giovanni Battista", con Sede legale presso
la Parrocchia (le prove di canto possono essere eseguite anche
in altra Sede).
L'Associazione
è apartitica e senza scopo di lucro.
Finalità del Coro
Art. 2
Il Coro ha come prima finalità il servizio e
l’accompagnamento liturgico e la partecipazione a
manifestazioni religiose promosse dalla Parrocchia di
Caravate, ma effettua anche concerti su richiesta di altre
Parrocchie, Associazioni o Enti pubblici.
Soci
Art. 3
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che
intendono partecipare all'attività del Coro, uniformandosi
alle norme del presente Statuto.
I Soci si identificano in due categorie:
Soci
Cantori
– i componenti effettivi del Coro;
Soci
Simpatizzanti
– coloro che seguono attivamente ed in modo continuativo le
attività del Coro.
Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo, con lo
specifico limite dell'accettazione da parte del Maestro nei
confronti di coloro che vogliono entrare a far parte
dell'Associazione come Soci Cantori.
La
qualità di Socio viene a decadere per:
a) dimissioni del Socio stesso;
b) rimozione deliberata dalla maggioranza assoluta (la metà
dei soci più uno) del Consiglio Direttivo, per azioni
ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione o per
condotta che costituisca ostacolo al buon andamento del
sodalizio.
I
Soci Cantori devono impegnarsi a partecipare costantemente
alle prove, al servizio liturgico e ai concerti
compatibilmente ai loro impegni.
Nessun compenso spetta ai Soci Cantori per le loro
prestazioni. Gli eventuali compensi versati al Coro come
corrispettivo delle esibizioni costituiranno la "Cassa
del Coro", e saranno amministrati dal Segretario, secondo
le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, per le esigenze
del Coro stesso.
Organi
del Coro
Art. 4 Gli Organi del Coro sono:
a) L'Assemblea generale dei Soci.
b) Il Consiglio direttivo.
c) Il Presidente.
d) Il Vice-Presidente.
e) Il Maestro.
f) L’Organista.
g) Il Vice-Organista.
h) La Consulta Artistica
i) Il Segretario
l) L’Addetto alle Pubbliche Relazioni
L'Assemblea
Generale dei Soci
Art. 5
L'Assemblea
generale dei Soci, costituita da tutti i Soci iscritti,
determina l'indirizzo orientativo del Coro, del suo
"vivere" e del suo "operare".
L'Assemblea
è convocata in riunione ordinaria almeno una volta all'anno.
L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
-
elegge il Presidente del Coro, che sarà anche Presidente del
Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente e da quattro a sei
membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i Soci Cantori
(almeno uno per sezione); in caso di parità di voti risulterà
eletto il Socio che vanti maggiore anzianità di iscrizione e
in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di
età;
- esprime pareri in ordine all'attività svolta e formula
proposte in ordine ai programmi dell'attività futura;
- provvede alla nomina del Maestro e dell'Addetto alle
Pubbliche Relazioni, su proposta del Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni occorre sempre il voto
della metà più uno dei presenti e di almeno la metà più
uno del Consiglio Direttivo.
Alle
consultazioni relative a decisioni riguardanti l’attività
artistica del Coro partecipano soli Soci Cantori.
Il
Consiglio Direttivo
Art. 6
Il
Consiglio Direttivo è composto da un massimo di dodici
membri, tra cui il Presidente, il Vice-Presidente, da quattro a sei Consiglieri, eletti secondo le norme di cui
all'Art. 5, il Maestro, l’Organista, il Vice-Organista e
l’Addetto alle Pubbliche Relazioni.
Il Presidente, il Vice-Presidente e i Consiglieri eletti
durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'attività
del Coro. E’ convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente
ogni volta lo ritenga opportuno o ne riceva specifica
richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.
La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti
almeno quattro dei suoi membri, oltre al Presidente (o il
Vice-Presidente).
Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:
- predispone il programma di attività e lo realizza anche
sotto l'aspetto organizzativo;
- presenta proposte all'Assemblea Generale in ordine alla
nomina del Maestro, del Segretario e dell'Addetto alle
Pubbliche Relazioni;
- amministra la "Cassa del Coro", attraverso il
Segretario;
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide
il voto del Presidente o del Vice-Presidente quando lo
sostituisce.
Il Presidente
Art. 7
Il Presidente è eletto secondo le norme di cui all'Art.
5, con mandato avente la durata prevista dal secondo comma
dell'Art. 6,
- Rappresenta il Coro a tutti gli effetti, ed in ogni sede
- Favorisce l’armonia tra tutti i Soci
Egli risponde all'Assemblea Generale del suo operato e
dell'operato del Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente
Art. 8 Il Vice-Presidente, eletto secondo le norme di
cui all'Art. 5, con mandato avente la durata prevista dal
secondo comma dell'Art. 6, coadiuva il Presidente e lo
sostituisce in tutte le sue mansioni.
Il Maestro
Art. 9
E'
nominato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio
Direttivo, con possibilità di scelta anche fra persone che
non siano dell'Associazione. La scelta deve essere effettuata
sulla base delle qualità tecniche e delle capacità musicali
ed artistiche del prescelto che consentano allo stesso di
assumere la guida del Coro dal punto di vista musicale.
L’Organista
e il Vice-Organista
Art.
10
L’Organista
è scelto dal Maestro e ha il compito di accompagnare il coro
durante le prove, le celebrazioni religiose e civili e i
concerti.
E’
responsabile della conservazione e dello stato dei suoi
strumenti e può richiedere interventi di manutenzione al fine
di assicurare un corretto funzionamento degli stessi.
Può farsi aiutare in tutte le sue prerogative da un Vice-Organista,
che può sostituirlo in caso di impedimento.
La Consulta
Artistica
Art.11
E’
composta dal Maestro, dall’Organista, dal Vice-Organista e
dall’Addetto alle Pubbliche Relazioni.
La sua funzione è quella di curare l'aspetto più
strettamente tecnico-musicale dell'attività del coro,
scegliendo programmi,
i brani in repertorio, sentito anche il parere dei Soci
Cantori.
Il
Segretario
Art.12
E’ nominato dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio Direttivo.
Ha
il compito di redigere un verbale sintetico delle Assemblee e
quello di amministrare la "Cassa del Coro" secondo
le decisioni del Consiglio Direttivo.
L'Addetto alle
Pubbliche Relazioni
Art.13 E’ nominato dall'Assemblea Generale su
proposta del Consiglio Direttivo. La scelta deve essere
effettuata sulla base delle capacità di carattere relazionale
della persona.
L'Addetto alle Pubbliche Relazioni risponde del suo operato al
Consiglio Direttivo e all'Assemblea generale dei Soci.
Sono compiti dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni:
- tenere i contatti con la Parrocchia, Enti ed Amministrazioni
Pubbliche;
- concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli
impegni da parte del Coro;
- proporre collaborazioni musicali con altre Parrocchie o
altre Associazioni musicali.
Gli Incaricati
Art.14 Sono
Soci, indicati dal Consiglio Direttivo, che, a seconda delle
esigenze, operano attivamente per realizzare le condizioni
ambientali e logistiche migliori per le esibizioni del Coro e
per la sua attività.
Cumulabilità
delle cariche
Art.
15 Ciascun socio può assumere un numero massimo di due
cariche.
Scioglimento
Art.16 Lo scioglimento del
Coro, allorché si verifichi l’impossibilità di conseguire
gli scopi elencati nel presente Statuto, deve essere
deliberato esclusivamente dall’Assemblea dei Soci con la
maggioranza dei due terzi dei voti e di almeno la metà più
uno del Consiglio Direttivo.
I
fondi liquidi e beni mobili, previo inventario, verranno
assegnati alla Parrocchia e dovranno essere utilizzati per la
manutenzione annuale dell’organo Franzetti.
Norma transitoria finale
Art.17 Tutti i Soci hanno il dovere di conoscere e
rispettare il presente Statuto.
Qualsiasi
modifica deve essere approvata dall’Assemblea Generale dei
Soci con delibera presa a maggioranza di almeno due terzi dei
votanti e della metà più uno del Consiglio Direttivo.
Caravate,
30 Aprile 2007
|