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Legge 14 agosto 1967, n. 800 NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16.9.1967) Titolo III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO Art. 26 Disposizioni generali Oltre all'attività svolta degli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto. Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle località, degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.
Art. 27 Organizzazione delle manifestazioni liriche Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalità giuridica pubblica o privata. Nelle località in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale. Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilità della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle società cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici. L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28 può essere curata direttamente degli enti promotori.
Art. 28 Teatri di tradizione e istituzioni concertístico-orchestrali Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonchè il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari. Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggi Musicali di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo. I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivi musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province. Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la missione centrale per la musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrano di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertistica-orchestrale le istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attività.
Art. 29 Programmi delle manifestazioni I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate devono prevedere: a) l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana; b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per quali è consentito un numero minore. Per le stagioni organizzate dai "teatri di tradizione" di cui all'art. 2 il Ministero del turismo e dello spettacolo può autorizzare, in casi di comprovate esigenze artistiche, l'impiego nei ruoli primari di artisti lirici nazionalità straniera, in misura non superiore ad 1/4 dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione teatrale. Le limitazioni previste nel commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attività artistiche in Italia per almeno 5 anni.
Art. 30 Recite a prezzi ridotti Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Art. 31 Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita è determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto dell'importanza delle manifestazioni è fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie. Speciali contributi integrativi possono essere assegnati: a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale; b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio; c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite. Il numero delle recite sovvenzionate è determinato col provvedimento di assegnazione.
Art. 32 Attività concertistiche e loro sovvenzionamento Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, società, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro. L'importo delle sovvenzioni è determinato tenendo presenti: a) l'importanza culturale, la continuità e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione; b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia; c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni; d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attività principale. Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle società e delle istituzioni concertistiche che svolgono attività stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi. Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 20 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.
Art. 33 Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, può sovvenzionare con proprio decreto:
c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.
Art. 34 Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione è determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti: a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico; b) la posizione geografica della località in cui si svolge la manifestazione; c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane; d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate. I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonché i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalità italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali può essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.
Art. 35 Gestione delle manifestazioni sovvenzionate E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.
Art. 36 Festivals nazionali ed internazionali Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione all'esigenza di una più ampia diffusione della cultura musicale.
Art. 37 Concorsi, attività sperimentali e rassegne Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), sentita la Commissione centrale per la musica, possono essere assegnate sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, di stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali.
Art. 38 Produzione nazionale nuova e nuovissima Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto c il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinerà con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali d la RAI-Radiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.
Art. 39 Liquidazioni sovvenzioni La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi è disposta ad attività ultimata, previa presentazione di documentazione testante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarità della gestione. In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 238 attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce. Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti. Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nel confronti dell'Enpals, il Ministero rimetterà direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo. E' in facoltà del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attività.
Art. 40 Fondo speciale Sul fondo di cui all'art. 2, lettera b) il Ministero del turismo e dello spettacolo riserva annualmente un fondo speciale di lire 200 milioni per:
Sul fondo speciale di lire 200 milioni, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata:
I contributi sono concessi con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra sono devolute per sostenere le manifestazioni di cui agli articoli 26, 33, 36 e 37.
Art. 41 Sezione autonoma per il credito teatrale E' istituita presso la Banca nazionale del lavoro la Sezione autonoma per il credito teatrale con personalità giuridica e gestioni distinte da quelle della Banca predetta. La Sezione ha lo scopo di esercitare il credito in tutte le forme tecniche più appropriata al fine di promuovere e potenziare le iniziative del settore teatrale e musicale, fatta eccezione per quelle promosse dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni assimilate. Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 400 milioni, di cui lire 350 milioni apportati dallo Stato e lire 50 milioni dalla Banca nazionale del lavoro; esso potrà essere aumentato con ulteriori conferimenti, sia da parte dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, sia da parte di nuovi partecipanti. L'ordinamento e l'attività della Sezione saranno disciplinati con statuto da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto dei Ministri per il tesoro e per il turismo e per lo spettacolo. Le operazioni che saranno effettuate dalla Sezione e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché le garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate sono esenti da tasse imposte e tributi presenti e futuri, spettanti, sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali emesse dagli enti sovvenzionati, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 100 per ogni milione di lire, o frazione, qualunque sia la loro scadenza. Le operazioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. La Sezione corrisponderà all'Erario un canone di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire di capitale impiegato alla fine di ogni esercizio.
Art. 42 Elenco delle imprese liriche E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle imprese liriche, costituite anche in forma di società cooperativa. Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede legale.
Art. 43 Commissione di qualificazione professionale delle imprese L'ammissione e la cancellazione dall'elenco di cui al precedente articolo sono deliberate da una Commissione di qualificazione professionale istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo. La Commissione è composta da:
i) due rappresentanti dei musicisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di divisione. La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere b) e c) sono designati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle Associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, tra quelle riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. I componenti di cui alle lettere f, g) ed i) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti indicati alle lettere e), b) ed i) durano in carica due anni. Le deliberazioni sono rese esecutive con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.
Art. 44 Documentazione per l'iscrizione nell'elenco Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione: a) certificato di cittadinanza italiana dei legale rappresentane titolare;
Le imprese costituite in società debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica. Le società cooperative debbono altresì esibire: a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;
Art. 45 Cancellazione dall'elenco La cancellazione delle imprese dall'elenco è deliberata allorchè venga accertata la mancanza di uno o più requisiti richiesti per iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attività prevista dall'articolo 27.
Art. 46 Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni dei contributi previsti
dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul
Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.
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