Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368

ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 250 del 26.10.1998)

Art. 1

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

Art. 2

Attribuzioni del Ministero

Al Ministero sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 dei decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n.112.

Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;

c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;

e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;

f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri d'intesa con lo stesso;

g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

Sono trasferiti al Ministero:

a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

          b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto all'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).

 

Art.3

Il Ministro

Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministro", è l'organo di direzione politico - amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti.

Il Ministro è componente del CIPE.

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 12, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.

Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1 12, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

Al Ministro risponde il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

 

Art. 4

Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnico-scientifici

Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", è presieduto dal Ministro, e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui a comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28 1, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1997, n.721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vicepresidente e adotta un regolamento interno.

I componenti del Consiglio durano in circa quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 dei codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitano le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuna da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma l.

Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

 

Art. 5

Il Segretario Generale

Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività dei Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

L'incarico di segretario generale è conferito al sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Art. 6

Organizzazione del Ministero

Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demoetnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale.

L'individuazione e l'ordinamento degli ufficio sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma l. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), dei decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.

Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale, Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 dei decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma l. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 che possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

 

Art. 7

Il soprintendente regionale

In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli - Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla Tabella A, quadro 1, del D.PC.M. 8 gennaio 1997, pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al Presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.

Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nelle regioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto dei Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini dei programma di cui all'articolo 3, comma 3;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi delle esigenze funzionari delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge l° giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite dei cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

Art. 8

Soprintendenze e gestioni autonome

Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto all'articolo 7, comma 5.

Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche ai musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

 

Art. 9

Scuole di formazione e studio

Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica. Con decreto dei Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

 

Art. 10

Accordi e forme associative

Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costruire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 11.

 

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e le relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.

Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che non opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nel ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 12

Abrogazione

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.

 

DOCUMENTI DA TRASMETTERE PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SOVVENZIONE ANNO 2000 (IN DUPLICE COPIA) ED ISTRUZIONI SUI CONTENUTI DEGLI STESSI

1) Dettagliata relazione artistica sull'attività svolta. Qualora la stessa comprenda attività editoriale o discografica, dovrà essere allegata copia di tutto il relativo materiale.

2) Rendiconto finanziario. Detto rendiconto - con allegata una relazione dei legale rappresentante che illustri le singole dettagliate voci di entrata e di uscita nonché le eventuali differenze rispetto alle indicazioni del preventivo - dovrà avere la stessa impostazione di quello di previsione (distinzione tra le spese generali e spese artistiche) e dovrà fare riferimento alle entrate ed uscite effettive connesse alla realizzazione dell'attività sovvenzionata. Al rendiconto dovrà essere, altresì, allegata una relazione del collegio dei revisori, ove esistente, ovvero del legale rappresentante (in tal caso con firma autenticata ai sensi della legge n. 15/68) attestante la corrispondenza delle scritture contabili alla documentazione acquisita agli atti e la connessione di quest'ultima all'attività sovvenzionata.

Per le spese di personale, sia per quelle incluse tra le spese generali (personale amministrativo) sia per quelle comprese fra le spese artistiche (tecnici e collaboratori scientifici), dovrà essere specificato il tipo di rapporto o il tipo di collaborazione.

Le spese generali ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 (punto 4a) e all'art. 17 (punto 2) della vigente circolare.

Si ribadisce quanto fatto presente dall'art. 4 della circolare n. 10/94 e cioè che non potranno essere incluse nel rendiconto spese per le quali non sussista agli atti idonea documentazione attestante il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Gli interessati dovranno pertanto curare che, per talune spese riguardanti ad es. l'uso del taxi, acquisto carburante, riparazioni di macchina intestata all'organismo sovvenzionato ecc. sia acquisita regolare documentazione indicante i soggetti che ne hanno usufruito, i percorsi e le causali.

Non possono in alcun modo essere incluse in bilancio spese documentate con scontrini fiscali, biglietti e tessere di mezzi pubblici; spese relative all'utilizzo di mezzi propri e, in genere, spese per le quali non si renda possibile dimostrare il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Per i rimborsi spese, a qualsiasi titolo effettuati, dovrà essere versata la relativa ritenuta di acconto.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere documentati con certificazione bancaria integrata da una relazione esplicativa del legale rappresentante, riferirsi all'anno di competenza e riguardare i contributi pubblici (punto 4, art. 4 circolare n. 10).

3)

A) Fotocopia (tratta dal libro dei verbali, regolarmente vidimato dal notaio) firmata dal presidente, che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale di approvazione - da parte dell'organo istituzionalmente preposto - del rendiconto relativo all'attività sovvenzionata.

Per le entrate e le spese riferite ad attività multiple, dovrà risultare dal verbale la loro ripartizione tra i vari settori.

Il verbale dovrà indicare le modalità di ripiano dell'eventuale deficit.

Nel caso in cui la sede non sia adibita esclusivamente all'attività dell'Ente, dal verbale dovrà altresì risultare l'approvazione della quota parte delle spese imputate all'attività stessa.

Per gli Enti Pubblici dovrà essere trasmessa la delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell'attività sovvenzionata.

B) Fotocopia firmata dal Presidente, che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale relativo ad eventuali indennità o compensi assegnati ad organi dell'Ente per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sovvenzionata.

4) Dichiarazione del Legale Rappresentante, come da facsimile allegato.

5) Lettera liberatoria, rilasciata dall'Enpals, attestante la posizione contributiva dell'ente assegnatario della sovvenzione nei confronti dell'Enpals medesimo per l'attività realizzata (art. 39 legge 800/67).

Si fa obbligo di osservare la prescrizione contenuta nell'art. 35 legge 800/67 (divieto di cessione della gestione), nonché le disposizioni delle Circolari Ministeriali n. 10 del 5/12/1994 e n. 11 del 21/1/1995.

Si richiama la responsabilità dell'Organismo sovvenzionato in ordine alla osservanza delle istruzioni sopra impartite, in modo particolare per quanto riguarda la conformità alle stesse del rendiconto finanziario.

 

ATTIVITA PROMOZIONALE DI CUI ALL'ART. 40 (l°COMMA) LEGGE N. 800/167

Documenti da trasmettere per la liquidazione della sovvenzione anno 2000 (in duplice copia) ed istruzioni sui contenuti degli stessi.

1) Dettagliata relazione artistica, firmata dal legale rappresentante, contenente ogni utile elemento di valutazione dell'attività svolta.

2) Elenco nominativo degli iscritti per i seminari.

3) Elenco nominativo dei relatori, atti o, in mancanza, copia delle singole relazioni per i convegni.

4) Copia delle pubblicazioni effettuate.

5) Rendiconto finanziario, redatto secondo le schede allegate, contenente i dati del preventivo 2000 a suo tempo predisposto.

6) A corredo del rendiconto dovrà essere allegata - ai sensi dell'art. 4 punto 2 della circolare n. 10 del 5/12/1994 una relazione, per la cui redazione verranno utilizzati - con riferimento ad ogni singola voce - i prospetti di cui si allega fac-simile; in calce agli stessi dovranno essere descritte le singole spese che compongono la voce del bilancio, nonché i motivi che giustifichino eventuali differenze tra preventivo e consuntivo.

Per le spese di personale, sia per quelle incluse tra le spese generali (personale amministrativo) sia per quelle comprese fra le spese artistiche (tecnici e collaboratori artistici), dovrà essere specificato il tipo di rapporto o il tipo di collaborazione.

Le spese generali ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 (punto 40) della vigente circolare. Si ribadisce quanto fatto presente dall'art. 4 della circolare n. 10/94 e cioè che non potranno essere incluse nel rendiconto spese per le quali non sussista agli atti idonea documentazione attestante il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Gli interessati dovranno pertanto curare che, per talune spese riguardanti ad es. l'uso del taxi, acquisto carburante, riparazioni, di macchina intestata all'Organismo sovvenzionato ecc. sia acquisita regolare documentazione indicante i soggetti che ne hanno usufruito, i percorsi e le causali.

Non possono in alcun modo essere incluse in bilancio spese documentate con scontrini fiscali, biglietti e tessere di mezzi pubblici; spese relative all'utilizzo di mezzi propri, e in genere spese per le quali non si renda possibile dimostrare il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Per i rimborsi spese, a qualsiasi titolo effettuati, dovrà essere versata la relativa ritenuta di acconto.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere documentati con certificazione bancaria, integrata da una relazione esplicativa del legale rappresentante, riferirsi all'anno di competenza e riguardare i contributi pubblici (punto 4 art. 4 circolare n. 10/94).

7)

A) Fotocopia (tratta dal libro dei verbali, regolarmente vidimato dal notalo), firmata dal Presidente che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale di approvazione - da parte dell'Organo istituzionalmente preposto - dei rendiconto relativo all'attività sovvenzionata.

Per le entrate e le spese riferite ad attività multiple dovrà risultare dal verbale la loro ripartizione tra i vari settori.

Il verbale dovrà, altresì, indicare la modalità di ripiano dell'eventuale deficit.

Nel caso in cui la sede non sia adibita esclusivamente all'attività dell'Ente, dal verbale dovrà, altresì, risultare l'approvazione della quota parte delle spese imputate all'attività stessa.

B) Fotocopia, firmata dal Presidente che ne dichiari la conformità all'originale, dal verbale relativo ad eventuali indennità o compensi assegnati ad Organi dell'Ente per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sovvenzionata.

Per gli Enti Pubblici dovrà essere trasmessa la delibera di approvazione del Bilancio consuntivo.

8) Dichiarazione del Legale Rappresentante come da fac-simile allegato.

 

CONCERTISTICA, FESTIVAL, RASSEGNE MUSICALI, STAGIONI LIRICHE SPERIMENTALI

Documenti da trasmettere per la liquidazione della sovvenzione anno 2000 (in duplice copia) ed istruzioni sui contenuti degli stessi.

1) Relazione artistica sull'attività svolta (con allegata una copia dei programmi di sala) firmata dal legale rappresentante, nella quale sia specificato dettagliatamente: il numero delle manifestazioni, il calendario e le sedi teatrali, il repertorio, il nominativo degli artisti indicando separatamente gli artisti italiani, comunitari ed extra comunitari, la direzione artistica.

Nel caso in cui siano stati utilizzati dipendenti a tempo indeterminato di enti lirici o istituzioni concertistiche assimilate, dovranno essere indicati i nominati degli stessi e trasmessa, per ciascuno, copia del provvedimento di autorizzazione - preventivo all'utilizzazione medesima - rilasciato dal sovrintendente - sentito il direttore artistico.

2) Rendiconto finanziario redatto secondo le schede allegate, contenente anche i dati del preventivo 2000 a suo tempo predisposto.

3) A corredo del rendiconto dovrà essere allegata, ai sensi dell'art. 4 punto 2 della circolare n. 1 0 dei 5/12/1994, una relazione, per la cui redazione verranno utilizzati - con riferimento ad ogni singola voce - i prospetti di cui si allega fac-simile; in calce agli stessi dovranno essere descritte le singole spese che compongono la voce del bilancio, nonché i motivi che giustifichino eventuali differenze tra preventivo e consuntivo.

Per le spese del personale, sia per quelle incluse tra le spese generali (personale amministrativo) sia per quelle comprese fra le spese artistiche (tecnici e collaboratori artistici), dovrà essere specificato il tipo di rapporto o il tipo di collaborazione.

Le spese generali ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 (comma 4a) della vigente circolare.

Si ribadisce quanto fatto presente dall'art. 4 della circolare n. 10/95 e cioè che non potranno essere incluse nel rendiconto spese per le quali non sussista agli atti idonea documentazione attestante il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Gli interessati dovranno pertanto curare che, per talune spese riguardanti ad es. l'uso del taxi, acquisto carburante, riparazioni macchina intestata all'Organismo sovvenzionato ecc. sia acquisita regolare documentazione indicante i soggetti che ne hanno usufruito, i percorsi e le causali.

Non possono in alcun modo essere incluse in bilancio spese documentate con scontrini fiscali, biglietti e tessere di mezzi pubblici; spese relativi all'utilizzo di mezzi propri, e in genere spese per le quali non si renda possibile dimostrare il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Per i rimborsi spese a qualsiasi titolo effettuati dovrà essere versata ritenuta d'acconto.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere documentati con certificazione bancaria integrata da una relazione esplicativa del legale rappresentate, riferirsi all'anno di competenza e riguardare i contributi pubblici (comma 4, art. 4 circolare n. 10).

Per i contributi pubblici, (Regione, Provincia, Comune, A.PT.), limitatamente alle attività di Festival di Rassegne Musicali nonché a quelle esclusivamente Corali, dovrà essere trasmessa idonea documentazione comprovante l'assegnazione dei contributi rilasciata dagli Enti di cui sopra.

Limitatamente ai Festival e alle Rassegne nazionali ed internazionali, dovrà essere altresì esibita documentazione comprovante tutte le entrate iscritte in bilancio.

4)

A) Fotocopia (tratta dal libro dei verbali, regolarmente vidimato dal notalo) firmata dal Presidente, che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale di approvazione - da parte dell'Organo istituzionalmente preposto - del rendiconto relativo all'attività sovvenzionata.

Per le entrate e le spese riferite ad attività multiple dovrà risultare dal verbale la loro ripartizione tra i vari settori.

Il verbale dovrà, inoltre, indicare le modalità di ripiano dell'eventuale deficit.

Nel caso in cui la sede non sia adibita esclusivamente all'attività dell'Ente, dal verbale dovrà altresì risultare l'approvazione della quota parte delle spese imputate all'attività stessa.

Per gli Enti Pubblici dovrà essere trasmessa la delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell'attività sovvenzionata.

B) Fotocopia, firmata dal Presidente che ne dichiari la conformità all'originale, dei verbale relativo ad eventuali indennità o compensi assegnati ad Organi dell'Ente per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sovvenzionata.

5) Dichiarazione dei Legale Rappresentante come da fac-simile allegato.

6) Borderò vistati e timbrati dai competenti Uffici della SIAE (un originale ed una fotocopia) intestati a codesto Organismo, unitamente ad un elenco degli incassi.

Si precisa che non saranno in alcun caso presi in considerazione borderò intestati a soggetti diversi dai beneficiari della sovvenzione, giusto quanto disposto dall'art. 4 comma 6 circolare n. 10. In caso di manifestazioni gratuite (ammesse soltanto per concerti d'organo e di musica sacra nelle chiese, e per le attività corali) dovranno essere inviati (in originale e una copia): i permessi rilasciati dalla SIAE, il tagliando ricevuta Mod. 107 SIAE (programma musicale) nonché una dichiarazione rilasciata dalla Pubblica Autorità attestante l'afflusso del pubblico e che le manifestazioni sono state organizzate ed effettuate ad ingresso libero.

7) Lettera liberatoria rilasciata dall' Enpals attestante la posizione contributiva dell'ente assegnatario della sovvenzione nei confronti dell' Enpals medesimo per l'attività realizzata (art. 39 legge 800/67).

Si fa obbligo di osservare la prescrizione contenuta nell'art. 35 legge 800/67 (divieto di cessione della gestione), nonché le disposizioni delle Circolari Ministeriali n. 10 del 5/12/1994 e n. 11 dei 12/1/1995.

Si richiama la responsabilità dell'Organismo sovvenzionato in ordine alla osservanza delle istruzioni sopra impartite, in modo particolare per quanto riguarda la conformità alle stesse rendiconto finanziario.

CONCORSI

Documenti da trasmettere per la liquidazione della sovvenzione anno 2000 (in duplice copia) ed istruzioni sui contenuti degli stessi.

1) Relazione artistica dettagliata sullo svolgimento del concorso, firmata dal legale rappresentante, contenente, oltre alla indicazione nominativa dei componenti della giuria e la qualifica degli stessi, anche l'indicazione del periodo di svolgimento, la località, la sede, le caratteristiche, il numero dei partecipanti.

2) Verbale dettagliato, in originale o in copia autenticata, relativo a tutte le fasi del concorso (specificando date e luoghi di svolgimento, i nominativi dei concorrenti nelle prove eliminatorie, semifinali, finali ed i punteggi conseguiti, indicando, altresì, espressamente eventuali astensioni dei commissari dovute a rapporti di parentela o didattici con i concorrenti) firmato dal Presidente della Commissione giudicatrice e dai singoli componenti.

3) Dichiarazione di ciascun componente della Commissione Giudicatrice sulla propria situazione personale nei confronti dei concorrenti in conformità a quanto indicato all'art. 15 lettera C) della circolare n. 10 del 5/12/1994.

4) Dichiarazione rilasciata da una Pubblica Autorità attestante l'effettivo svolgimento dell'attività e che essa è stata organizzata ed effettuata da codesto Ente.

5) Rendiconto finanziario redatto secondo le schede allegate, contenente anche i dati del preventivo 2000 a suo tempo predisposto.

6) A corredo del rendiconto dovrà essere allegata - ai sensi dell'art. 4 punto 2 della circolare n. 10 del 5/12/1994, una relazione, per la cui redazione verranno utilizzati - con riferimento ad ogni singola voce - i prospetti di cui sia allega fac-simile; in calce agli stessi dovranno essere descritte le singole spese che compongono la voce di bilancio, nonché i motivi che giustifichino eventuali differenze tra preventivo e consuntivo.

Per le spese di personale, sia per quelle Incluse tra le spese generali (personale amministrativo) sia per quelle comprese fra le spese artistiche (tecnici e collaboratori artistici), dovrà essere specificato il tipo di rapporto o il tipo di collaborazione.

Le spese generali ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 punto 4a della vigente circolare, ad eccezione delle spese postali che, limitatamente ai concorsi, vengono considerate artistiche. Si ribadisce quanto fatto presente dall'art. 4 della circolare n. 10194 e cioè che non potranno essere incluse nel rendiconto spese per le quali non sussista agli atti idonea documentazione attestante il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Gli interessati dovranno pertanto curare che, per talune spese riguardanti ad es. l'uso del taxi, acquisto carburante, riparazioni di macchina intestata all'Organismo sovvenzionato ecc. sia acquisita regolare documentazione indicante i soggetti che ne hanno usufruito, i percorsi e le causali.

Non possono in alcun modo essere incluse in bilancio spese documentate con scontrini fiscali, biglietti e tessere di mezzi pubblici; spese relative all'utilizzo di mezzi propri, e in genere spese per le quali non si renda possibile dimostrate il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Per i rimborsi spese a qualsiasi titolo effettuati dovrà essere versata la ritenuta di acconto.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere documentati con certificazione bancaria integrata da una relazione esplicativa del legale rappresentante, riferirsi all'anno di competenza e riguardare i contributi pubblici (punto 4, art. 4 circolare n. 10/94).

7)

A) Fotocopia (tratta dal libro dei verbali, regolarmente vidimato dal notaio) firmata dal Presidente, che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale di approvazione - da parte dell'Organo istituzionalmente preposto - del rendiconto relativo all'attività sovvenzionata.

Per le entrate e le spese riferite ad attività multiple dovrà risultare dal verbale la loro ripartizione tra i vari settori. Il verbale dovrà, inoltre, indicare le modalità di ripiano dell'eventuale deficit.

Nel caso in cui la sede non sia adibita esclusivamente all'attività dell'Ente, dal verbale dovrà altresì risultare l'approvazione della quota parte delle spese imputate all'attività stessa.

Per gli Enti Pubblici dovrà essere trasmessa la delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell'attività sovvenzionata.

B) Fotocopia, firmata dal Presidente che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale relativo ad eventuali indennità o compensi assegnati ad Organi dell'Ente per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sovvenzionata.

8) Dichiarazione del Legale Rappresentante come da fac-simile allegato.

9) Lettera liberatoria rilasciata dall'Enpals attestante la posizione contributiva dell'ente assegnatario della sovvenzione nei confronti dell'Enpals medesimo per l'attività realizzata (art. 39 legge 800/67).

Si fa obbligo di osservare la prescrizione contenuta nell'art. 35 legge 800/67 (divieto di cessione della gestione), nonché le disposizioni delle Circolari Ministeriali n. 10 del 5/12/1994 e n. 11 del 12/1/1995.

Si richiama la responsabilità dell'Organismo sovvenzionato in ordine alla osservanza delle istruzioni sopra impartite, in modo particolare per quanto riguarda la conformità alle stesse del rendiconto finanziario.

CORSI

Documenti da trasmettere per la liquidazione della sovvenzione anno 2000 (in duplice copia) ed istruzioni sui contenuti degli stessi.

1) Relazione sullo svolgimento dei corsi in cui siano indicati, in modo dettagliato e per ogni materia di insegnamento, periodo di svolgimento, numero di ore giornaliere, docenti, nomi e numero dei partecipanti.

Per questi ultimi dovrà essere specificato che sono in possesso del diploma di Conservatorio, con le eccezioni di cui all'art. 16 punto 1-b della circolare n. 10 del 5/12/1994.

2) Dichiarazione a firma di ogni partecipante al corso, con l'indicazione del periodo di frequenza.

3) Dichiarazione rilasciata da Pubblica Autorità attestante l'effettivo svolgimento dell'attività e che essa è stata organizzata ed effettuata da codesto Ente.

4) Rendiconto finanziario redatto secondo le schede allegate, contenente anche i dati del preventivo 2000 a suo tempo predisposto.

5) A corredo del rendiconto dovrà essere allegata - ai sensi dell'art. 4 punto 2 della circolare n. 10 dei 5112/1994, una relazione, per la cui redazione verranno utilizzati - con riferimento ad ogni singola voce - i prospetti di cui si allega fac-simile; in calce agli stessi dovranno essere descritte le singole spese che compongono la voce di bilancio, nonché i motivi che giustifichino eventuali differenze tra preventivo e consuntivo.

Per le spese di personale, sia per quelle incluse tra le spese generali (personale amministrativo) sia per quelle comprese fra le spese artistiche (tecnici e collaboratori artistici), dovrà essere specificato il tipo di rapporto o il tipo di collaborazione.

Le spese generali ammissibili sono esclusivamente quelle indicate all'art. 4 punto 4a della vigente circolare.

Si ribadisce quanto fatto presente dall'art. 4 della circolare n. 10/94 e cioè che non potranno essere incluse nel rendiconto spese per le quali non sussista agli atti idonea documentazione attestante il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Gli interessati dovranno pertanto curare che, per talune spese riguardanti ad es. l'uso del taxi, acquisto carburante, riparazioni di macchina intestata all'Organismo sia acquisita regolare documentazione indicante i soggetti che ne hanno usufruito, i percorsi e le causali.

Non possono in alcun modo essere incluse in bilancio spese documentate con scontrini fiscali, biglietti e tessere di mezzi pubblici; spese relative all'utilizzo di mezzi propri, e in genere spese per le quali non si renda possibile dimostrare il collegamento con l'attività sovvenzionata.

Per i rimborsi spese a qualsiasi titolo effettuati dovrà essere versata la relativa ritenuta di acconto.

Gli oneri per gli interessi passivi dovranno essere documentati con certificazione bancaria integrata da una relazione esplicativa del legale rappresentante, riferirsi all'anno di competenza e riguardare i contributi pubblici (punto 4, art. 4 circolare n. 10/94).

6) Fotocopia (tratta dal libro dei verbali, regolarmente vidimato dal notaio) firmata dal presidente, che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale di approvazione - da parte dell'Organo istituzionalmente preposto - del rendiconto relativo all'attività sovvenzionata. Per le entrate e le spese riferite ad attività multiple dovrà risultare dal verbale la loro ripartizione tra i vari settori.

Il verbale dovrà, inoltre, indicare le modalità di ripiano dell'eventuale deficit.

Nel caso in cui la sede non sia adibita esclusivamente all'attività dell'Ente, dal verbale dovrà altresì risultare l'approvazione della quota parte delle spese imputate all'attività stessa.

Per gli Enti Pubblici dovrà essere trasmessa la delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell'attività sovvenzionata.

B) Fotocopia, firmata dal Presidente che ne dichiari la conformità all'originale, del verbale relativo ad eventuali indennità o compensi assegnati ad Organi dell'Ente per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività sovvenzionata.

7) Dichiarazione del Legale Rappresentante come da fac-simile allegato

8) Lettera liberatoria rilasciata dall'Enpals attestante la posizione contributiva dell'ente assegnatario della sovvenzione nel confronti dell'Enpals medesimo per l'attività realizzata (art. 39 legge 800167).

Si fa obbligo di osservare la prescrizione contenuta nell'art. 35 legge 800167 (divieto di cessione della gestione), nonché le disposizioni delle Circolari Ministeriali n. 10 del 5/1211994 e n. 11 dei 12/1/1995.

Si richiama la responsabilità dell'Organismo sovvenzionato in ordine alla osservanza delle istruzioni sopra impartite, in modo particolare per quanto riguarda la conformità alle stesse del rendiconto finanziario.