|
Decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 TRASFORMAZIONE IN FONDAZIONE DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA b), DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105) Art. 1 Trasformazione Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Art. 2 Statuto e stima del patrimonio La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto compatibili. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal suo insediamento, ed è approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove lo statuto non venga adottato nel termine di cui al comma 2, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro i successivi sessanta giorni. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione, ove non si sia a ciò già provveduto, chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione dei valore attributo a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 dei codice di procedura civile. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art. 3 Organi In attesa della partecipazione di soggetti privati alle fondazioni ai sensi e nel limiti del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il consiglio di amministrazione delle medesime è nominato con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed è composto dal presidente della fondazione, individuato ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 367 del 1996, il quale lo presiede, e da quattro membri, così individuati: a) un componente, designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo; b) un componente, designato dalla regione nel territorio della quale ha sede la fondazione; c) due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Fino al conseguimento della partecipazione di soggetti privati il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è composto di sette membri, individuati secondo quanto già previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367.
Art. 4 Partecipazione dei privati Le fondazioni risultanti dalla trasformazione operata con il presente decreto devono in ogni caso conseguire la partecipazione di soggetti privati, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, entro il 31 luglio 1999. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le fondazioni non presentano partecipazione di privati, ovvero la medesima è inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione dell'attività della fondazione, il contributo erogato dallo Stato non può subire variazioni in aumento fino all'esercizio successivo a quello durante il quale le condizioni predette si realizzano. Lo statuto è eventualmente modificato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in conseguenza della partecipazione di soggetti privati alla fondazione. In ogni caso, di tale partecipazione, unicamente ai diritti, obblighi ed impegni dei soggetti privati che intendono partecipare alla fondazione, è dato atto con deliberazione dei consiglio di amministrazione, per la quale si applica l'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il procedimento di approvazione e il relativo decreto, disciplinati dall'articolo 8 dei medesimo decreto legislativo, si intendono riferiti alla predetta deliberazione. Nell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Lo statuto prevede altresì che possano nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione esclusivamente i soggetti privati che, come singoli o comulativamente, assicurano, oltre ad un apporto al patrimonio, per i tre anni successivi al loro ingresso nella fondazione un apporto annuo non inferiore al dodici per cento del totale dei finanziamento statali per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione."
Art. 5 Disposizioni in tema di personale Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale artistico dipendente dagli enti già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, n. 27), e dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale artistico dipendente dai soggetti di cui all'articolo 1, che presta professionalmente la propria attività, anche se in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti in cui si svolgono attività per le quali trova applicazione l'articolo 1 del citato testo unico. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data. Le disposizioni del comma 211, terzo periodo, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, continuano ad applicarsi anche in favore delle fondazioni di cui al presente decreto, con riferimento al personale delle medesime in servizio alla data della trasformazione.
Art. 6 Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportale seguenti modificazioni: a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale"; b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";
d) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);"; e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;
Art. 7 Conservazioni di diritti Le fondazioni risultanti dalla trasformazione di cui all'articolo 1 possono continuare ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato. Nel comma ottavo dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1980, n. 54, dopo le parole: "legge 14 agosto 1967, n. 800", sono inserite le seguenti: "e dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni," Le fondazioni mettono a disposizione di volta in volta un palco, ove ne ricevano specifica richiesta dall'Autorità di Governo, per esigenze di rappresentanza.
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali Alla costituzione del primo consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore del presente decreto; fino a tale costituzione resta in carica il consiglio di amministrazione precedente. Fermo quanto previsto dal comma 3, alla prima costituzione del consiglio di amministrazione non consegue l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Qualora nel termine di cui al comma 1 non si sia provveduto alla costituzione, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione fino alla costituzione del consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed il sovrintendente decadono all'atto della approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il consiglio di amministrazione, costituito a seguito dell'ingresso dei soggetti privati, nomina, nella prima seduta, il sovrintendente. Per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento di studi superiori musicali presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, il cui numero e modalità di svolgimento e la determinazione delle discipline sono disposti con delibera del consiglio di amministrazione, approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, possono essere utilizzati come docenti anche musicisti italiani e stranieri di riconosciuta levatura artistica, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Al fine del calcolo delle percentuali di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la percentuale delle tessere nominative e dei biglietti gratuiti, non corrispondenti a casi espressamente previsti dalla legge, non può superare complessivamente il 5 per cento dei posti disponibili, ragguagliata a ciascuna categoria di essi. Il rispetto della predetta percentuale è condizione per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo provvede alla individuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la conseguente trasformazione interviene entro l'anno successivo. Il provvedimento di individuazione può essere revocato, con riferimento a singoli soggetti, per carenza sopravvenuta delle condizioni che ne hanno consentito l'emanazione. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti già trasformati in fondazioni. ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Art. 9 Abrogazioni Sono abrogati: a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 6, 7, 16, 19, 23;
d) l'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1982, n. 43; e) l'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 312; f) gli articoli 146 e 147 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Il presente decreto munito dei sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|