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Legge sul diritto d'autore 1941, n. 633 Gli spartiti musicali - Considerazioni sul diritto d'autore. ( Consulenza Studio Legale Palazzi - Antonini, Prato ) 1.
La problematica relativa alla riproduzione di partiture musicali su
internet o per le stampe Al fine di analizzare in maniera esaustiva la questione, è innanzitutto necessario fare una distinzione a seconda che la pubblicazione di partiture musicali riguardi autori ancora tutelati o meno dalla legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941. Decorsi
infatti 70 anni dalla morte dell’autore, a norma dell’art. 25 L.d.A.,
l’opera diventa di pubblico dominio e pertanto gli eredi non vantano più
alcun diritto di utilizzazione economica nei confronti di chi esegue o
comunque utilizza una sua opera. A)
Orbene, per quanto concerne gli autori ancora in vita o già deceduti, ma
per i quali non sia ancora decorso il termine di 70 anni, al fine di
riprodurre una partitura musicale, sarà necessaria la autorizzazione
degli aventi diritto e non della S.I.A.E. (Società Italiana degli
autori ed editori), come invero avviene generalmente. Come è noto infatti
la S.I.A.E. svolge in maniera esclusiva l’attività di intermediario
(comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento,
mediazione, mandato, rappresentanza) fra gli autori-editori e gli
“utilizzatori” di opere tutelate. In particolare tale attività si
concretizza nella: 1-)
concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e
autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2-)
percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3-)
la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. Tuttavia
nonostante l’ampiezza del mandato conferito alla S.I.A.E., alcuni
diritti vengono amministrati individualmente dall’autore e
dall’editore. E’ questo il caso della riproduzione grafica dei testi
letterari e degli spartiti, inclusa la loro messa a disposizione per la
visualizzazione sul display del PC e l’eventuale downloading, per
i quali l’autorizzazione deve essere chiesta direttamente (o tramite la
S.I.A.E.) agli autori o agli editori. In merito la S.I.A.E. risolve l’arduo compito di individuare la casa editrice che per prima ha stipulato il contratto di edizione con l’autore e che pertanto risulta titolare esclusiva dei diritti di pubblicazione; può infatti succedere che a sua volta quest’ultima abbia concluso contratti di licenza con altre case editrici autorizzandole alla pubblicazione. Qualora
poi si desideri solamente scoprire se un’opera è ancora o meno tutelata
dalla legge sul diritto d’autore senza interpellare la S.I.A.E., è
possibile anche consultare il registro pubblico generale delle opere
protette ai sensi della L.d.A. istituito presso il Ministeri dei Beni
Culturali. Infine
si ricorda che non sarà necessario ricorrere alla suddetta procedura,
qualora si voglia riprodurre esclusivamente la melodia di un brano;
discorso inverso vale invece nel caso di riproduzione dell’intera
partitura e diteggiatura o anche di un numero di misure significative
(battute musicali) che rendano possibile la riproduzione integrale
dell’opera. B)
Per quanto invece concerne le partiture di opere musicali di autori già
deceduti da 70 anni, in via generale, colui che desidera pubblicarle non
deve chiedere alcuna autorizzazione, trattandosi infatti di opere di
pubblico dominio. Tuttavia
anche in questo caso si rendono necessarie alcune precisazioni. Infatti se si tratta di spartiti considerati quali esemplari in unicum e sempre qualora le fonti siano detenute da musei che provvedono alla loro custodia e manutenzione, sarà necessaria una specifica autorizzazione da parte della Direzione del Museo al fine di poterli riprodurre. Identico
discorso vale per alcune opere complesse, quale la opera lirica. Infatti
le partiture di alcune di esse, come per esempio la Boheme di G. Puccini,
sono possedute in edizione originale dalla Ricordi, che non ne ha mai
autorizzato la cessione ad altri editori. Pertanto,
in questi casi, da accertarsi di volta in volta presso Musei e Case
Editrici, sarà necessaria la relativa autorizzazione. 2.
Il prestito e la fotocopiatura delle partiture musicali Forti
limitazioni sussistono per quanto concerne il prestito e la fotocopiatura
di partiture musicali. A)
Per quanto concerne il primo aspetto infatti, l’art. 69
L.d.A. prevede che il prestito
eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici,
ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non
è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto,
al quale non è dovuta alcuna remunerazione. E’ fatta tuttavia
eccezione per gli spartiti e le partiture musicali, i quali dunque non
potranno essere dati in prestito. b)
Discorso analogo vale per la fotocopiatura. Infatti, a seguito di recente
decreto legislativo emanato per il recepimento in Italia della
direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
di autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
è stata vietata la riproduzione di partiture musicali, andando così a
modificare l’art. 68 L.d.A. Anteriormente,
invece, la suddetta norma consentiva la riproduzione per uso personale fatta
a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell’opera nel pubblico di opere
dell’ingegno, effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume
o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Ad
oggi, tuttavia, in forza del suddetto decreto, la riproduzione di spartiti
musicali mediante fotocopiatura è assolutamente vietata, sebbene l’introduzione
di tale divieto appaia in contraddizione con la direttiva europea
2001/29/UE, che mira a regolamentare e non a vietare la riproduzione. In
particolare ed a titolo informativo, il divieto risulta contraddittorio
con l’art. 5 commi 2 e 3 ai seguenti passi: Art.
5 comma 2 -
lettera a): nel considerare la riproduzione degli spartiti sciolti
un’eccezione alle limitazioni al diritto esclusivo dell’autore (a sua
volta definito all’art. 2) l’articolo non esplicita un divieto di
riproduzione ma sottopone la riproduzione degli spartiti sciolti
all’autorizzazione dell’autore. Art.
5 comma 3 -
lettera a): prevede l’utilizzo della riproduzione di opere con
esclusiva finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca
scientifica; -
lettera c): prevede l’utilizzo da parte di portatori di
handicap (ed è infatti applicato nel testo dell’art. 9 del decreto
quale aggiunta dell’art. 71 bis comma 1); -
lettera d): prevede l’utilizzo di citazioni a fini di critica
a condizione che sia indicata la fonte, incluso il nome dell’autore; -
lettera e): prevede l'impiego di riproduzioni al fine di
assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, come
nel caso degli esami da tenersi presso gli istituti di istruzione per il
conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto. 3.
Riproduzione di parti di partiture musicali: “le utilizzazioni libere”
Infine,
relativamente alla riproduzione di parti di opera per scopi di critica,
di discussione ed anche di insegnamento, non è necessaria alcuna
autorizzazione, né versamento di compenso alla S.I.A.E. solo qualora
tale riproduzione sia giustificata da tali finalità e purché non
costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Pertanto
l’utilizzazione didattica può essere libera solo se essa non avvenga a
scopo di lucro che può essere accertato, secondo autorevole dottrina e
giurisprudenza, “nell’uso stesso dell’opera e… ritenuto
sussistente tutte le volte
che dell’opera d’arte si faccia un uso economico”. In ogni caso la riproduzione deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell’opera, del nome e dell'autore. Mancando anche uno solo di questi requisiti la riproduzione non potrà considerarsi libera e pertanto non conforme a quanto previsto dalla legge.
STUDIO
LEGALE
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