DIRITTI D'AUTORE


 

Li canti vanno cu li suoni, cambiano i direttori d’orchestra ma la musica è sempre quella, come la volti e come la gira, in inglese, francese, tedesco sempre musica é.

 Il diritto d’autore in ambito  musicale, e delle procedure da seguire per proteggere in maniera completa uno spartito e per firmare un contratto di edizione. Argomenti che interessano da vicino soprattutto i giovani musicisti o autori che si trovano confrontati con ambiente dove non è sempre facile far valere i propri diritti.

Il diritto d’autore secondo le ultime disposizioni di legge del 1996 vale fino a 70°, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della morte dell’autore, dopodiché diventa di pubblico dominio, (cioè liberamente utilizzabile). Viene riconosciuto dalla legge a chi ha prodotto un’opera letteraria, scientifica, artistica di valore e ne tutela la diffusione. Le opere devono essere depositate: il modo più usato è quello di spedire una raccomandata  a se stessi. Sigillata, verrà aperta in presenza di un legale, in caso di contestazioni. Oppure l’autore se è socio della SIAE, i testi e le partiture vanno spedite a questa società.

 Per quanto riguarda il contratto di edizione esso consiste nella concessione da parte dell’autore ad un editore del diritto di pubblicare l’opera, è invece regolato da accordi, non espressamente disciplinati dalla legge sul diritto d’autore, (quindi dalle norme del codice civile sui contratti in generale). In questo ambito ci sono diverse possibilità di accordo ma occorre fare molta attenzione alle clausole.  Un contratto può prevedere un contributo alle spese da parte dell’autore. Quindi il contratto di edizione musicale è un contratto a carattere globale, che comprende tutti i diritti di utilizzazione dell’opera.

In effetti molti giovani spendono parte del budget a loro disposizione (normalmente piuttosto limitato) per la registrazione del loro CD, trovandosi poi a corto di soldi per quel che riguarda la sua promozione. Di conseguenza, molti scelgono la strada dell’autopromozione e dell’autoproduzione, ma pochi riescono in questo modo a far quadrare i propri conti.

 Come si presenta un contratto discografico:

 1)     La produzione: la casa discografica crede in te a tal punto che ti paga, ti promuove e ti distribuisce lasciandoti una percentuale sulle vendite e nessuna spese a carico.

 2)     Licenza: è il contratto per cui l’artista si accolla l’onere di produrre il master della registrazione e conferisce alla casa discografica il diritto di stampare, e commercializzare e distribuire.

 3)     Distribuzione: la casa discografica si limita a distribuire fisicamente il prodotto stampato direttamente dall’artista (o solitamente da un’altra etichetta).

L’artista si fa anche carico, anche delle spese di promozione e riconosce alla casa distributrice una percentuale sulle vendite.

 Come tutti i contratti non manca la formula dei diritti esclusivi, che comprende: riprodurre l’opera in oggetto con qualsiasi mezzo di duplicazione; distribuire e commercializzare l’opera. Esistono due tipi di diritti d’autore internazionalmente riconosciuti:

 I diritti di pubblica esecuzione  (DEM) 12/24 proventi relativi a “balli e intrattenimenti con ballo con esecuzione dal vivo e esecuzione con strumenti di qualsiasi tipo”.

 Il 50% deI diritti di riproduzione fotomeccanica (DRM)  si riferiscono a riproduzioni meccaniche su CD, dischi, nastri e registrazioni. 

A questo punto potrebbe essere logica una domanda: che senso ha cedere il 50% dei diritti di riproduzione fonomeccanica, e i 12/24 dei diritti di pubblica esecuzione, se in ogni caso io, artista, potrei occuparmi direttamente dello sfruttamento delle mie composizioni. La risposta è semplice, se avete tempo a disposizione e conoscenza del mondo discografico, oppure avere la brillante idea di farsi una casa editrice  a misura. Ecco è proprio questo il motivo per cui i rapporti tra editori e discografici spesso non sono idilliaci.

 I compensi vanno così ripartiti:

 I diritti di pubblica esecuzione, generalmente sono di 8/24esimi al compositore della musica e 4/24esimi all’autore del testo. Per i diritti di sfruttamento fotomeccanico, non meno del trenta per cento sulle somme totali per il compositore della musica e del quindici per cento all’autore del testo.

Per i diritti di riproduzione a mezzo stampa, delle percentuale variabile attorno al cinque per cento al compositore della musica, e circa al 2,5% all’autore del testo letterario, da calcolarsi sul prezzo  di copertina delle copie vendute. 

L’editore si riserva generalmente il tipo e la forma delle edizioni, e si riserva inoltre: 

a)     La facoltà di trasferire a terzi i diritti.

b)     La facoltà di concedere le eventuali utilizzazioni dell’opera.

c)      La facoltà di concedere le eventuali utilizzazione del testo letterario, e della musica in riviste ecc.

 Gli autori poco conosciuti devono essere consci, almeno inizialmente, che l’editore per investire su un’opera o un autore pretende da subito lecite garanzie di ritorni, e difficilmente inizierà a muoversi senza un contratto firmato. Negli ultimi anni si è affermata una nuova tipologia di contratto discografico: (il contratto di prima opzione), mentre i contratti di produzione determinano tutti gli aspetti relativi alla realizzazione dell’opera artistica in se stessa; la scelta del produttore, gli studi di registrazione, il budget per la realizzazione, la copertina, i video clips ecc. Nei punti in cui il (comune accordo) non si riesce a trovare, deve prevalere il parere dell’artista, detentore naturale dei diritti d’autore, e il primo responsabile delle scelte sulle proprie opere.

Altro punto importante del contratto discografico è il preventivo consenso dell’artista alla cessione a terzi del contratto stesso.

 Michele Bortone

 

 

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