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DIRITTI
D'AUTORE

Li
canti vanno cu li suoni,
cambiano i direttori
d’orchestra ma la musica è
sempre quella, come la volti e
come la gira, in inglese,
francese, tedesco sempre
musica é.
Il
diritto d’autore in ambito
musicale, e delle
procedure da seguire per
proteggere in maniera completa
uno spartito e per firmare un
contratto di edizione.
Argomenti che interessano da
vicino soprattutto i giovani
musicisti o autori che si
trovano confrontati con
ambiente dove non è sempre
facile far valere i propri
diritti.
Il
diritto d’autore secondo le
ultime disposizioni di legge
del 1996 vale fino a 70°, a
partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo a
quello della morte
dell’autore, dopodiché
diventa di pubblico dominio,
(cioè liberamente
utilizzabile). Viene
riconosciuto dalla legge a chi
ha prodotto un’opera
letteraria, scientifica,
artistica di valore e ne
tutela la diffusione. Le opere
devono essere depositate: il
modo più usato è quello di
spedire una raccomandata
a se stessi. Sigillata,
verrà aperta in presenza di
un legale, in caso di
contestazioni. Oppure
l’autore se è socio della
SIAE, i testi e le partiture
vanno spedite a questa società.
Per
quanto riguarda il contratto
di edizione esso consiste
nella concessione da parte
dell’autore ad un editore
del diritto di pubblicare
l’opera, è invece regolato
da accordi, non espressamente
disciplinati dalla legge sul
diritto d’autore, (quindi
dalle norme del codice civile
sui contratti in generale). In
questo ambito ci sono diverse
possibilità di accordo ma
occorre fare molta attenzione
alle clausole.
Un contratto può
prevedere un contributo alle
spese da parte dell’autore.
Quindi il contratto di
edizione musicale è un
contratto a carattere globale,
che comprende tutti i diritti
di utilizzazione dell’opera.
In
effetti molti giovani spendono
parte del budget a loro
disposizione (normalmente
piuttosto limitato) per la
registrazione del loro CD,
trovandosi poi a corto di
soldi per quel che riguarda la
sua promozione. Di
conseguenza, molti scelgono la
strada dell’autopromozione e
dell’autoproduzione, ma
pochi riescono in questo modo
a far quadrare i propri conti.
Come
si presenta un contratto
discografico:
1)
La produzione: la casa
discografica crede in te a tal
punto che ti paga, ti promuove
e ti distribuisce lasciandoti
una percentuale sulle vendite
e nessuna spese a carico.
2)
Licenza: è il
contratto per cui l’artista
si accolla l’onere di
produrre il master della
registrazione e conferisce
alla casa discografica il
diritto di stampare, e
commercializzare e
distribuire.
3)
Distribuzione: la casa
discografica si limita a
distribuire fisicamente il
prodotto stampato direttamente
dall’artista (o solitamente
da un’altra etichetta).
L’artista
si fa anche carico, anche
delle spese di promozione e
riconosce alla casa
distributrice una percentuale
sulle vendite.
Come
tutti i contratti non manca la
formula dei diritti esclusivi,
che comprende: riprodurre
l’opera in oggetto con
qualsiasi mezzo di
duplicazione; distribuire e
commercializzare l’opera.
Esistono due tipi di diritti
d’autore internazionalmente
riconosciuti:
I
diritti di pubblica esecuzione
(DEM) 12/24 proventi
relativi a “balli e
intrattenimenti con ballo con
esecuzione dal vivo e
esecuzione con strumenti di
qualsiasi tipo”.
Il
50% deI diritti di
riproduzione fotomeccanica (DRM)
si riferiscono a
riproduzioni meccaniche su CD,
dischi, nastri e
registrazioni.
A
questo punto potrebbe essere
logica una domanda: che senso
ha cedere il 50% dei diritti
di riproduzione fonomeccanica,
e i 12/24 dei diritti di
pubblica esecuzione, se in
ogni caso io, artista, potrei
occuparmi direttamente dello
sfruttamento delle mie
composizioni. La risposta è
semplice, se avete tempo a
disposizione e conoscenza del
mondo discografico, oppure
avere la brillante idea di
farsi una casa editrice
a misura. Ecco è
proprio questo il motivo per
cui i rapporti tra editori e
discografici spesso non sono
idilliaci.
I
compensi vanno così
ripartiti:
I
diritti di pubblica
esecuzione, generalmente sono
di 8/24esimi al compositore
della musica e 4/24esimi
all’autore del testo. Per i
diritti di sfruttamento
fotomeccanico, non meno del
trenta per cento sulle somme
totali per il compositore
della musica e del quindici
per cento all’autore del
testo.
Per
i diritti di riproduzione a
mezzo stampa, delle
percentuale variabile attorno
al cinque per cento al
compositore della musica, e
circa al 2,5% all’autore del
testo letterario, da
calcolarsi sul prezzo
di copertina delle
copie vendute.
L’editore
si riserva generalmente il
tipo e la forma delle
edizioni, e si riserva
inoltre:
a)
La facoltà di
trasferire a terzi i diritti.
b)
La facoltà di
concedere le eventuali
utilizzazioni dell’opera.
c)
La facoltà di
concedere le eventuali
utilizzazione del testo
letterario, e della musica in
riviste ecc.
Gli
autori poco conosciuti devono
essere consci, almeno
inizialmente, che l’editore
per investire su un’opera o
un autore pretende da subito
lecite garanzie di ritorni, e
difficilmente inizierà a
muoversi senza un contratto
firmato. Negli ultimi anni si
è affermata una nuova
tipologia di contratto
discografico: (il contratto di
prima opzione), mentre i
contratti di produzione
determinano tutti gli aspetti
relativi alla realizzazione
dell’opera artistica in se
stessa; la scelta del
produttore, gli studi di
registrazione, il budget per
la realizzazione, la
copertina, i video clips ecc.
Nei punti in cui il (comune
accordo) non si riesce a
trovare, deve prevalere il
parere dell’artista,
detentore naturale dei diritti
d’autore, e il primo
responsabile delle scelte
sulle proprie opere.
Altro
punto importante del contratto
discografico è il preventivo
consenso dell’artista alla
cessione a terzi del contratto
stesso.
Michele
Bortone
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